Contro le misure di prevenzione come strumenti di controllo del dissenso

A febbraio la Corte d’appello di Roma sarà chiamata a decidere sui ricorsi presentati da due esponenti dei movimenti di lotta per il diritto all’abitare, Paolo Di Vetta e Luca Fagiano

Movimenti. L’appello dei giuristi democratici. A febbraio la Corte d’appello di Roma sarà chiamata a decidere sui ricorsi presentati da due esponenti dei movimenti di lotta per il diritto all’abitare, Paolo Di Vetta e Luca Fagiano, colpiti da decreti che dispongono nei loro confronti la misura della sorveglianza speciale: provvedimenti fortemente limitativi della libertà personale con sacrificio dei diritti di riunione ed espressione e manifestazione del pensiero e di movimento

Nel prossimo mese di febbraio la Corte d’appello di Roma, sezione applicazione misure di prevenzione per la sicurezza e la pubblica moralità, sarà chiamata a decidere sui ricorsi presentati da due esponenti dei movimenti di lotta per il diritto all’abitare, Paolo Di Vetta e Luca Fagiano, colpiti da decreti che dispongono nei loro confronti la misura della sorveglianza speciale: provvedimenti fortemente limitativi della libertà personale (con sacrificio dei diritti di riunione ed espressione e manifestazione del pensiero) e di movimento (con la sospensione della patente di guida).

Nel recente passato, amministratori pubblici locali così come politici nazionali, proprio a seguito di incontri con tali attivisti hanno più volte espressamente dichiarato che il grave problema dell’emergenza abitativa non può essere ridotto a una questione di ordine pubblico. Ciononostante, nel corso dell’ultimo anno si è registrato, da parte della Questura di Roma, un inusitato e reiterato ricorso alle misure di prevenzione nei confronti di attivisti delle realtà associative per il diritto alla casa, dall’avviso orale fino alla proposizione, in ben sette casi, della sorveglianza speciale.

L’utilizzo di questo tipo di armamentario, costruito fondamentalmente per il contrasto e la repressione del fenomeno mafioso e utilizzato invece nella specie al fine di comprimere e di fatto negare diritti fondamentali del vivere civile e sociale, è senza dubbio alcuno preoccupante. Al di là dei rischi immanenti di incostituzionalità – da tempo denunciati dalla gran parte della dottrina – dell’intero sistema delle misure di prevenzione per contrasto con i principi della riserva di legge, della tassatività, della non colpevolezza e dell’eguaglianza, pare di cogliere una concezione del diritto della prevenzione come diritto punitivo del sospetto, con l’elusione delle garanzie sostanziali e processuali.

Quando al centro della valutazione giudiziaria si fa rientrare la presunta personalità “antagonista” dei proposti e dalla loro militanza politica si farebbero discendere i comportamenti di rilevanza penale, la valutazione di stampo preventivo assume particolare delicatezza: in discussione rientrano allora non solo la presunta capacità di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica ma, soprattutto, i principi costituzionalmente tutelati della libertà di esprimere le proprie opinioni e di associarsi insieme ad altri per sostenerle.

Il rischio di una torsione delle misure preventive e di un loro – improprio – utilizzo quali strumenti di controllo del dissenso e del conflitto sociale si fa così sempre più concreto. E laddove le misure preventive assumano una indebita funzione surrogatoria della sanzione penale, divenendo la “stampella” di questa, ad essere messo in discussione è il rispetto del principio di legalità, ossia l’accertamento delle specifiche situazioni di pericolosità attraverso un rigoroso rispetto degli indici tassativamente previsti dal legislatore.

In mancanza di accertamento giudiziale delle condotte lamentate, in buona sostanza, si finisce per ricorrere alle misure di prevenzione proprio per aggirare le garanzie sostanziali e processuali, connesse all’accertamento dei reati, in tutti i casi nei quali, in mancanza del raggiungimento della prova certa della colpevolezza, ci si deve accontentare di sanzionare (meno gravemente) il dubbio. Così facendo, si realizza esattamente una torsione delle misure preventive ed un loro utilizzo quale strumento di controllo del dissenso e del conflitto sociale. Ciò che, dal punto di vista amministrativo, potrebbe essere definito come un eccesso, ovvero uno sviamento di potere.

Torsione evidente ed allarmante quando, come nel caso di specie, certamente provata risulta la presenza dei due attivisti a tavoli ufficiali di dialogo con partiti politici nazionali, istituzioni politiche comunali, provinciali, regionali, nonché con i vari Prefetti di Roma che si sono avvicendati nel tempo, mentre oggettivamente inconsistente la presenza degli stessi in mobilitazioni a cui sono seguiti disordini (come ad esempio la manifestazione “No Expo”) tenutesi lontano da Roma. Attribuire perciò la qualifica di soggetti socialmente pericolosi a due lavoratori impegnati nel volontariato sociale in aiuto di persone svantaggiate, attivisti dei movimenti sociali e costanti interlocutori politici delle autorità politiche ed amministrative locali ad ogni livello, protagonisti del percorso istituzionale di approvazione della recente delibera della Giunta della Regione Lazio che riconosce il diritto a coloro che abitano “immobili pubblici o privati impropriamente adibiti ad abitazione” (così le delibera 110/2016 Giunta Regione Lazio —approvata all’unanimità— e 50/2016 del Commissario comunale Tronca) all’assegnazione di una quota di alloggi di edilizia popolare, risulta un’evidente forzatura.

Non riteniamo che si possa chiedere ai Tribunali di giudicare una dinamica sociale. Tanto più quando le denunce giungano in ragione del fatto di essere persone note e riconoscibili, per aver sempre agito una politica pubblica, per essere stati i referenti nei rapporti con le istituzioni. Ritenere oggi pericolose socialmente due persone perché, come espresso nelle richieste, hanno partecipato a manifestazioni anche sfociate in disordini non è accettabile. A meno che non si intenda far rispondere personalmente gli stessi di ogni comportamento di ogni singolo manifestante, o peggio, ricondurre a loro di tutte le dinamiche che si determinano in momenti di piazza.

Laddove i “precedenti di polizia” addotti a sostegno delle misure richieste, pur quantitativamente non scarsi, siano qualitativamente inconsistenti (o addirittura riguardino persona incensurata) e difettino del necessario requisito dell’attualità, deve valere l’importante principio del nostro stato di diritto chiaramente espresso nella sentenza n. 177/80 della Corte costituzionale: “Il materiale probatorio ritenuto inidoneo o insufficiente per affermare la responsabilità penale in ordine a talune fattispecie di reato non può essere diversamente valutato quando si tratti di accertare, per l’applicazione di misure di prevenzione, la sussistenza del medesimo atto di preparazione”.

*** Hanno aderito allo stato attuale: Luigi Ferrajoli, Professore emerito di Filosofia del diritto; Livio Pepino, già Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione; Antonello Ciervo, Avvocato, Ricercatore di Diritto Pubblico Università di Perugia; Daniele Nalbone, giornalista; Franco Russo, Associazione Forum Diritti/Lavoro.

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