Alla ricerca del diritto di tutti

L’incontro tra la cultura giuridica e gli studiosi che hanno trasformato l’analisi dei beni comuni in «progetto professionale» è il primo passo per elaborare strumenti legislativi che aiutino a superare la paralizzante dicotomia tra pubblico e privato Il rischio che l’ambito accademico neutralizzi la vocazione politica delle discipline che studiano i commons Dalla terra all’acqua, alla conoscenza. Prove di dialogo tra giuristi, economisti e filosofi . Un meeting a Torino

L’incontro tra la cultura giuridica e gli studiosi che hanno trasformato l’analisi dei beni comuni in «progetto professionale» è il primo passo per elaborare strumenti legislativi che aiutino a superare la paralizzante dicotomia tra pubblico e privato Il rischio che l’ambito accademico neutralizzi la vocazione politica delle discipline che studiano i commons Dalla terra all’acqua, alla conoscenza. Prove di dialogo tra giuristi, economisti e filosofi . Un meeting a Torino

Con la vittoria referendaria in Italia i «beni comuni», categoria politico-giuridica oggetto da qualche anno di un ricco dibattito internazionale, sono usciti dall’accademia e sono divenuti patrimonio diffuso in un’area politica, sociale e culturale che potrebbe oltrepassare la sinistra tradizionale mettendo in comunicazioni sensibilità fra loro molto diverse, ma accomunate dall’esigenza di mettere a fuoco urgentemente una via di uscita dalle conseguenze catastrofiche prodotte dal capitalismo. Il successo politico del referendum italiano si riverbera sulla cultura critica che per prima aveva elaborato gli strumenti giuridico-istituzionali che il movimento per i beni comuni sta ponendo in opera. La riflessione torna perciò oggi in sede accademica arricchita di una esperienza nuova. Qui si devono affrontare nodi culturali molto difficili da sciogliere, legati soprattutto all’incompatibilità fra le concezioni radicalmente nuove condivise dal movimento per i beni comuni (e dalla cultura giuridica critica che lo sostiene) e l’«arredo giuridico» del mondo in cui viviamo. Sebbene le prassi di conflitto debbano continuare ad essere il laboratorio fondamentale dell’emersione dei beni comuni, la riflessione sul «raccordo teorico» fra queste non può essere affatto tralasciata e certamente non si può ridurre alla questione, per quanto centrale, dell’acqua come bene comune.
Il diritto, come ogni altra disciplina, è terreno di contestazione critica da parte di coloro che ritengono urgente un’inversione di rotta di quello che il pensiero dominante spaccia come il «miglior mondo possibile». La critica investe le strutture profonde che determinano il nostro modo di stare insieme (tanto gli apparati ideologici quanto quelli coercitivi dell’ordine globale)perché ritenute responsabili delle attuali condizioni di vita diventate insostenibili anche nel periodo medio breve. Tutto ciò richiede una ridiscussione radicale delle condizioni di legittimità delle principali categorie giuridiche che sembrano rendere non possibile «un altro mondo». Una riflessione che oggi, coinvolgendo i beni comuni ed il loro governo democratico, deve necessariamente riguardare nozioni fondative come la sovranità (pubblica?) e la proprietà (privata?).
Tale riflessione tuttavia non può fermarsi qui, ma deve addentrarsi nelle condizioni tecnico-giuridiche di possibilità di un governo democratico dei beni comuni, misurandosi con nozioni quali contratto, responsabilità civile, persona (tanto fisica quanto forse soprattutto giuridica). Bisogna cioè affrontare i rapporti fra i beni comuni e l’operare ordinario del diritto, nella sua quotidianità, nelle mani dei suoi più ordinarii operatori.
Per andare verso questa direzione, il primo passo non poteva che essere un incontro fra la cultura giuridica professionale europea e la riflessione accademica sui beni comuni, portata avanti principalmente da sociologi, antropologi ed economisti. Il diritto europeo, pur caratterizzato da una sua dimensione pratica largamente triviale, è da anni oggetto di indagine teorica approfondita nella sua concreta fenomenologia ad opera di reti di studiosi che occorre ora collegare con quelle di quanti studiano «professionalmente» i beni comuni.
Una prima occasione è stata creata da tre giorni di incontri a Torino in un meeting organizzato presso l’International University College nel weekend successivo ai referendum. (I materiali preparatori sono consultabili sui siti internet: www.common-core.org, www.iasc-commons.org, www.iuctorino.it). In quella sede sono stati messi a confronto, su iniziativa di Saki Bailey, gli studiosi che da ormai 18 anni sono attivi nel progetto di ricerca sul «nucleo comune del diritto privato euroeo» (circa duecento partecipanti da oltre quaranta paesi) con alcuni fra quanti, a loro volta collegati in una rete largamente globale, si occupano di commons nell’ ambito dell’«International Association for the Study of The Commons» promossa dal premio Nobel per l’economia Elinor Ostrom.
Come ben noto, i beni comuni (e quanti da essi traggono la soddisfazione dei proprii bisogni di vita) sono stati, a partire dall’inaugurazione (anche giuridica) della modernità, i grandi perdenti dei processi sociali che hanno visto vincere l’alleanza borghese fra lo Stato e la proprietà privata. Fondati su una concezione collettiva, i beni comuni sono stati privati di ogni forza normativa e di ogni protezione giuridica e costituzionale tanto dalla struttura fondamentale del diritto occidentale, fondato su due pretese individuali contrapposte, quanto dal conseguente discorso emancipatorio fondato sul linguaggio dei diritti (entità individuali e non collettive).
Nella tradizione liberale borghese il diritto è ridotto al mondo dell’«io» (e delle sue aggregazioni contrattuali capaci di ricevere personalità giuridica), mentre il mondo del «noi» vive in una dimensione politica incapace di tradursi in quanto soggettività collettiva in forme giuridiche diverse dalla grande astrazione della concentrazione del potere sovrano nello Stato.
Le conseguenze costituzionali di questo schema sono ancora oggi rese del tutto evidenti dai processi di privatizzazione della proprietà pubblica che, in modo del tutto asimmetrico e squilibrato rispetto a quelli di espropriazione della proprietà privata, si svolgono al di fuori di qualsiasi garanzia costituzioanle. Guardare il diritto privato europeo dal punto di vista dei beni comuni, offre perciò una prospettiva «nell’ottica dei perdenti», la sola che consente di evitare la trappola più grave per uno studioso dei processi sociali: quella di partecipare, senza neppure accorgersene, alla retorica dominante. Come del tutto evidente la costruzione di retorica (individualizzante e proprietaria) dominante è parte preponderante di un discorso giuridico che si presenta anche come un vero e proprio «progetto professionale» (nel senso di Sarfatti Larson). Mettere i beni comuni sul tavolo della riflessione sull’esistenza o meno di un «nucleo comune» del diritto europeo significa dunque lanciare una sfida alta alla cultura giuridica dominante e alle sue false certezze.
Esiste oggi uno spazio in Europa per quelle concezioni «altre» della proprietà contro cui si sono scagliati tanto i liberali quanto i giacobini e i bolscevichi, finendo per far prevalere una visione del tutto riduttiva dei diritto e della dialettica fra pubblico e privato? E se un tale spazio è rimasto nelle pieghe del sistema formale, sostenuto da un principio di legittimità se non di legalità, può esso emergere oggi spinto dalla forza tumultuosa dei movimenti sociali, facendo tesoro delle vecchie sconfitte per recuperare un ruolo centrale nei nuovi assetti del capitalismo cognitivo? Come reggono le stesse tassonomie con cui i giuristi ordinano (semplificando) il mondo alla sfida della nozione di bene comune?
I beni comuni sono refrattari all’opposizione tra avere ed essere e tra fatti e valori che, a partire dalla cosiddetta rivoluzione scientifica, ha costruito il rapporto di dominio fra il soggetto umano pensante ed il mondo dal lui pensato. I giuristi sanno benissimo che separare il mondo oggettivo delle norme positive da quello delle comunità professionali chiamate ad interpretarle (giudici, avvocati, notai) altro non è che una finzione positivistica. È altrettanto vero tuttavia che la scienza giuridica dominante privilegia, per legittimarsi presso i detentori del potere, il rapporto con la «scienza economica» che di tale positivismo sembra irrimediabilmente intrisa.
È stato questo a Torino il nodo maggiormente problematico di un apertura di dialogo fra la ricerca giuridica più avvertita è l’attuale riflessione internazionale sui commons che, nella sua versione insignita del premio Nobel, non fuoriesce da quel positivismo metodologico scientista che, depoliticizzando il discorso, ostacola la produzione di sapere critico. Questo limite è stato evidenziato nella discussione delle relazioni di Ruth Meizen Dick ed Erlig Berge (entrambi di formazione economico-sociologica) i quali tuttavia, delineando il quadro analitico ed il vocabolario proprio della comunità accademica raccolta nel centro internazionale sullo studio dei comuni (dove i giuristi mancano), hanno dato prova dell’esistenza di un bagaglio metodologico condiviso con i giuristi accademici europei: dal pluralismo giuridico alla necessità di comprendere la diversità profonda dei contesti.
In apertura le relazioni di Gunther Teubner e di Fabian Miuniesa, rispettivamente teorico del diritto e sociologo, avevano tracciato le grandi linee della complessità giuridica e finanziaria che proteggono le attività truffaldine dell’individuo proprietario (persona fisica o giuridica) teso all’accumulo senza fine. Era toccato a Anna Robilant, storica del diritto e comparatista, richiamare l’attenzione su come le forme giuridiche del comune, che sul piano storico sono dotate di portata redistributiva ed egualitaria, entrino oggi in tensione con l’ideologia fondamentale dell’ autonomia che, nel consentire all’individuo l’«uscita» dal comune, potrebbe compromettere la riemersione di questa categoria giuridica.
La tematica del comune come chiave trasformatiiva del diritto internazionale è stata invece introdotta da Sundhiya Pahuja che ha tracciato un orizzonte trasformativo non più procrastinabile e gravemente incompatibile con la struttura della sovranità moderna. Ore di lavoro sono state dedicate in seduta ristretta alla preparazione di un questionario «fattuale» contenente ipotesi di conflitti nella soluzione dei quali le diverse giurisdizioni europee potrebbero mostrarci se ed in che misura i beni comuni vengano riconosciuti in quanto tali, tanto in opposizione alle istituzioni dello Stato quanto rispetto alla proprietà privata.
Le ipotesi esplorate, hanno preparato il terreno per la discussione finale incentrata sulla nozione scandinava dell’allemensrett (il diritto di tutti), illustrato da Filippo Valguarnera. L’emergere di questa nozione che garantisce in Svezia l’accesso alla natura anche qualora recintata, inverte radicalmente la prospettiva giuridica tradizionale, perché è il proprietario a dover provare (in modo convincente) le ragioni per le quali egli vuole escludere l’esercizio pubblico del diritto a quel fondamentale bene comune che è la natura (inclusa la raccolta di funghi, bacche, legna, l’accesso all’acqua). La comparazione con l’emergere della nozione di beni comuni nella giurisprudenza costituzionale e della Cassazione italiana nell’ultimo anno è stata assai proficua e ha mostrato come storicamente determinate siano le prerogative del proprietario che diamo per scontate (quale appunto il potere di escludere).
La prossima frontiera non può che essere la critica radicale del potere del privato di decidere che cosa produrre. Anche qui il comune globale si propone costituzionalmente come un contro-diritto che necessita di un governo ecologico dell’economia.

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