Il reato di tor­tura manca solo in Italia e in Germania

Da oggi l’aula della Camera discute (final­mente) dell’introduzione del reato di tor­tura nel codice penale

Da oggi l’aula della Camera discute (final­mente) dell’introduzione del reato di tor­tura nel codice penale. La pro­po­sta di legge pre­vede pene pesanti: la reclu­sione va da 4 a 10 anni; se poi a tor­tu­rare è un pub­blico uffi­ciale o un inca­ri­cato di pub­blico ser­vi­zio la pena è aggra­vata da 5 a 12 anni. L’istigazione alla tor­tura spe­ci­fica vale solo per pub­blici uffi­ciali e inca­ri­cati di pub­blico ser­vi­zio. Si rad­dop­piano i ter­mini di pre­scri­zione; se prima non inter­viene il pro­cesso il reato si estin­guerà in 20 anni.

Non si potrà godere di alcuna immu­nità diplo­ma­tica. In più è pre­vi­sto il divieto asso­luto di espul­sione o respin­gi­mento verso paesi che pra­ti­cano la tor­tura e qual­siasi dichia­ra­zione o infor­ma­zione estorta sotto tor­tura non sarà uti­liz­za­bile in un pro­cesso; var­ranno, però, come prova con­tro gli impu­tati di tortura.

MA COSA ACCADE NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI?

Quasi tutti gli stati più impor­tanti, ad ecce­zione della Ger­ma­nia e dell’Italia, hanno intro­dotto da tempo forme legi­sla­tive spe­ci­fi­che con­tro il reato di tortura.

Fran­cia

In Fran­cia il reato di «tor­tura o atti di bar­ba­rie» è disci­pli­nato dal codice penale. La pena minima è fino a 15 anni senza pos­si­bi­lità di godere di bene­fici come la sospen­sione o il fra­zio­na­mento. La reclu­sione può arri­vare fino 20 anni se com­messa su un minore o un disa­bile fisico o psi­chico e fino a 30 se il reato è com­messo da un geni­tore, o in maniera abi­tuale nei con­fronti di una per­sona vul­ne­ra­bile per età, malat­tia o infer­mità. In caso di morte è pre­vi­sto l’ergastolo.

Regno Unito

Nel Regno Unito, il Cri­mi­nal Justice Act del 1988 pre­vede una pena pari all’ergastolo per chi com­mette il reato di tor­tura defi­nito come «il pub­blico uffi­ciale» che nell’esercizio delle sue fun­zioni «pone in essere azioni tali da pro­cu­rare ad altri sof­fe­renza fisica o psicologica».

Spa­gna

In Spa­gna il codice penale modula le pene in base all’autore del reato. In via gene­rale la pena va da 6 mesi a due anni. Se a com­met­tere il reato di tor­tura è un fun­zio­na­rio pub­blico la deten­zione va da 2 a 6 anni per i fatti gravi e da uno a 3 per fatti meno gravi. In ogni caso è pre­vi­sta l’inabilitazione asso­luta da 8 a 12 anni.

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