Diritto di parola sotto processo

La sen­tenza del Tri­bu­nale di Torino non lascia adito a dubbi: affer­mare che «la Tav va sabo­tata» non è un reato ma un’opinione, affi­data al dibat­tito poli­tico e non alle cure di giu­dici e pri­gioni

Erri De Luca è stato assolto. La sen­tenza del Tri­bu­nale di Torino non lascia adito a dubbi: affer­mare che «la Tav va sabo­tata» non è un reato ma un’opinione, affi­data al dibat­tito poli­tico e non alle cure di giu­dici e pri­gioni. Qual­che tempo fa sarebbe stata una «non noti­zia», quasi un’ovvietà (e senza biso­gno di sco­mo­dare Voltaire).

Non così oggi. Almeno a Torino, dove un giu­dice per le inda­gini pre­li­mi­nari ha dispo­sto, per quella affer­ma­zione, un giu­di­zio e due pub­blici mini­steri hanno soste­nuto l’accusa e chie­sto la condanna.

Dun­que l’assoluzione e il punto di diritto affer­mato dal giu­dice rap­pre­sen­tano una buona noti­zia. Per una plu­ra­lità di motivi.

Primo. Ci fu un tempo in cui con­te­sta­zioni sif­fatte erano all’ordine del giorno ed erano rite­nuti reati il canto dell’«Internazionale» o di «Ban­diera rossa» (forse per il ver­setto «avanti popolo tuona il can­none rivo­lu­zione vogliamo far»…) o il grido «abbasso la bor­ghe­sia, viva il socia­li­smo!». Erano gli anni dello stato libe­rale e, poi, del fasci­smo quando si rite­neva che «la libertà non è un diritto, ma un dovere del cit­ta­dino» e, ancora, che «la libertà è quella di lavo­rare, quella di pos­se­dere, quella di ono­rare pub­bli­ca­mente Dio e le isti­tu­zioni, quella di avere la coscienza di se stesso e del pro­prio destino, quella di sen­tirsi un popolo forte».

Poi è venuta la Costi­tu­zione il cui arti­colo 21 pre­vede che «tutti hanno il diritto di mani­fe­stare libe­ra­mente il pro­prio pen­siero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Inu­tile sot­to­li­neare il senso della norma che è quello di tute­lare l’anticonformismo e le sue mani­fe­sta­zioni poco o punto accette alle forze domi­nanti per­ché, come è stato scritto, «la libertà delle mag­gio­ranze al potere non ha mai avuto biso­gno di pro­te­zioni con­tro il potere» e, ancora, «la pro­te­zione del pen­siero con­tro il potere, ieri come oggi, serve a ren­dere libero l’eretico, l’anticonformista, il radi­cale mino­ri­ta­rio: tutti coloro che, quando la mag­gio­ranza era libe­ris­sima di pre­gare Iddio o osan­nare il Re, anda­vano sul rogo o in pri­gione tra l’indifferenza o il com­pia­ci­mento dei più».

In ter­mini ancora più espli­citi, le idee si con­fron­tano e, se del caso, si com­bat­tono con altre idee, non con l’obbligo del silen­zio. Troppo spesso lo si dimen­tica e, dun­que, un «ripasso» era quanto mai opportuno.

Secondo. La con­te­sta­zione mossa ad Erri De Luca non riguar­dava solo la libertà di espres­sione del pen­siero in astratto. Essa riguar­dava l’esercizio di quella libertà oggi in Val Susa e con rife­ri­mento al Tav.

Nel nostro Paese in que­sti anni sono, infatti, avve­nute cose assai strane. Nes­suno ha mai sot­to­po­sto a giu­di­zio – a mio avviso, con ragione – gli autori di «isti­ga­zioni» assai più gravi e impe­gna­tive come quelle, pra­ti­cate da mini­stri della Repub­blica e capi del Governo, dirette a sov­ver­tire l’unità nazio­nale o a eva­dere le tasse. Ma, in Val Susa, Erri De Luca non è rima­sto iso­lato: alcuni respon­sa­bili di asso­cia­zioni ambien­ta­li­ste sono stati inda­gati per «pro­cu­rato allarme» in rela­zione alla pre­sen­ta­zione di un documento-denuncia con­cer­nente i rischi in atto al can­tiere della Mad­da­lena a causa di una frana, l’uso della espres­sione «libera Repub­blica della Mad­da­lena» è stato con­si­de­rato un sin­tomo di atti­vità sov­ver­siva, la distri­bu­zione di volan­tini con­tro il Tav (senza com­mis­sione di reati) è stata rite­nuta un indice di poten­ziale irre­go­la­rità di con­dotta (sic!) di alcuni stu­denti mino­renni e via seguitando.

Affer­mare la liceità penale delle affer­ma­zioni di De Luca non può non inci­dere anche su que­ste situazioni.

Terzo. Alcuni decenni orsono ci fu, in alcuni set­tori della magi­stra­tura, un’attenzione signi­fi­ca­tiva ai temi della libertà di mani­fe­sta­zione del pen­siero. Sul finire degli anni Ses­santa e nei primi anni Set­tanta, in par­ti­co­lare, Magi­stra­tura demo­cra­tica ingag­giò una dura bat­ta­glia cul­tu­rale sul punto stig­ma­tiz­zando, tra l’altro, «prov­ve­di­menti che hanno creato un clima di inti­mi­da­zione par­ti­co­lar­mente pesante verso deter­mi­nati set­tori poli­tici» ed espri­mendo «pro­fonda pre­oc­cu­pa­zione rispetto a quello che non può appa­rire che come un dise­gno siste­ma­tico ope­rante con vari stru­menti e a vari livelli, teso a impe­dire a taluni la libertà di opi­nione, e come grave sin­tomo di arre­tra­mento della società civile» (ordine del giorno Tolin, dicem­bre 1969) e ten­tando anche, pur senza suc­cesso, di pro­muo­vere un refe­ren­dum abro­ga­tivo dei reati di opi­nione (tra cui quell’articolo 414 del codice penale con­te­stato a De Luca).

Oggi ciò sem­bra un lon­tano ricordo. Chissà che la sen­tenza del Tri­bu­nale di Torino non sti­moli una nuova sta­gione di sen­si­bi­lità al riguardo.

Quarto. In que­sta vicenda ha bril­lato per assenza e silen­zio gran parte degli intel­let­tuali e della cul­tura giu­ri­dica italiana.

Non è un caso che anche l’appello dif­fuso alla vigi­lia del pro­cesso da scrit­tori e da uomini e donne dello spet­ta­colo rechi, per quat­tro quinti, sot­to­scri­zioni fran­cesi… Non è la prima volta in que­sta epoca di pen­siero unico.

Per carità, nes­suno pre­tende nuovi Paso­lini o Scia­scia e del resto, come avrebbe detto Man­zoni, «il corag­gio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare». Ma un po’ di dignità non gua­ste­rebbe. Anche que­sto ci ricorda la sen­tenza torinese.

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